GLOSSARIO

A
Abbordo - Collisione involontaria o lieve tra due imbarcazioni.
Abbordare - Avvicinarsi con una nave al bordo di un'altra.
Albero - Asta di legno o di acciaio posto in posizione verticale o leggermente inclinato verso poppa che prende nomi diversi a seconda del suo posizionamento, ad esempio: albero maestro, di mezzana, di bombresso, di trinchetto.
Amantiglio - Cavo che sostiene i pennoni e li mantiene orizzontali, per esempio: l'amantiglio del boma.
Armare - Fornire l'imbarcazione di tutto ciò che occorre per navigare.

B
Bandiera di cortesia - Bandiera della nazione ospitante da aggiungere a quella di provenienza.
Bandiera di segnalazione - Per ogni lettera dell'alfabeto corrisponde una bandiera - di forma e colore differente - con un significato particolare.
Per esempio alla lettera T una bandiera rossa bianca e blu a tre fasce verticali corrisponde "Sto pescando, mantenetevi lontani".
Boma - Antenna orizzontale imperniato sull'albero per mezzo della strozza la quale scorre su una rotaia e ne determina l'altezza sull'albero stesso.
Bompresso - Albero che sporge dalla prua quasi orizzontalmente al quale si fissano i fiocchi.
Borose - avetto che serve per l'inferitura al pennone o per terzarolare.
Bugliolo - Secchio, usato per attingere acqua dal mare e lavare i ponti delle navi.

C
Cambusa - Nelle grosse imbarcazioni è il locale adibito a contenere le vivande: di conseguenza quando si fa la spesa si dice andare a "fare cambusa".
Carena - La parte della barche che rimane immersa nell'acqua.
Cazzare - Deriva dallo spagnolo cazar cacciare. Tendere una scotta o delle cime per correggere il posizionamento delle vele.
Charter - Nella nautica da diporto noleggio di un'imbarcazione con o senza equipaggio.
Cutter - In origine imbarcazione inglese di piccole dimensioni molto veloce grazie all'ampiezza delle vele, lunga 40 piedi con bombresso e armata con vele quadre. Oggi si definisce cutter un'imbarcazione che arma più di un fiocco.

D
Diporto - Nautica da diporto: viene fatta a titolo sportivo e di divertimento e non ha fini commerciali. La legge ne stabilisce tre categorie - navi, imbarcazioni e natanti - dipendenti da lunghezza e stazza.
Doppiare - Superare un capo, un promontorio o una boa durante la navigazione.
Draglie - Cavi di acciaio che servono a sostenere le vele o costutuiscono la ringhiera di protezione di un'imbarcazione.
Dritta - Da poppa a prua è la parete destra dell'imbarcazione.

E
Ecoscandaglio - Strumento che attraverso l'emisione di un suono e il rilevamento del suo eco determina la distanza tra lo scafo e il fondo.

F
Fiocco - Deriva dall'olandese fok vela di prua. Vela triangolare posta a prua delle imbarcazioni armata sullo strallo. Un fiocco di grandi dimensione è detto anche Genoa da quando fu applicato e ammesso per la prima volta durante una regata - vinta dallo svedese Sàlen - che si svolse nella citta di Genova nel 1926.
Fuochi - Fanno parte delle dotazioni obbligatorie di sicurezza e vengono utilizzati in caso di soccorso e pericolo.

G
Gavitello - Galleggiante che si usa per segnalare un oggetto sul fondo al quale possono essere ormeggiate le barche.
Gavone - Spazio destinato a contenere le dotazioni di bordo o gli effetti personali.
Gottazza - [vedi "sassola"]
Guanta - Da agguantare: afferrare e tenere in tensione una cima con la mano durante una manovra. Agguantare il vento vuol dire rimontarlo per non rimanere sottovento. Agguantare significa anche immergere i remi nell'acqua per frenare l'imbarcazione o anche, fare in modo che l'ancora faccia presa sul fondo.

I
Inferire - Fissare, attraverso i matafioni o inferitoi, la parte superiore di una vela al pennone o alla draglia.

L
Lascare - Deriva dal latino laxus largo, allentato. Al comando lascare si allentano le cime.
Linea di galleggiamento - Linea definita tra la superficie dell'acqua e la carena.

M
Matafioni - Cavetti per tendere o legare le vele.
Mezzomarinaio - Asta che termina a uncino utilizzata durante le manovre di attracco.
Mura (o murata) - Le pareti laterali dello scafo. Quella che emerge dalla linea di galleggiamento viene distinta in mura a dritta o mura a sinistra.

O
Opera morta - La parte della barche che rimane sopra la linea di galleggiamento.
Opera viva - La parte della barche che rimane sotto la linea di galleggiamento.
Orzare - Manovrare la prua di un'imbarcazione per avvicinarla alla direzione del vento.

P
Pagliolo - Pavimentazione interna di un imbarcazione, costituito da tavole amovibili.
Parabordo - Vengono utilizzati a protezione delle mura di un'imbarcazione e sono costituiti da camera d'aria di forma cilindrica o sferica.
Piede - Unità di misura di lunghezza - pari a 30,48 centimetri - utilizzata per definire le misure delle imbarcazioni.
Pilotina - Imbarcazione meccanica che viene utilizzata per pilotare grosse imbarcazioni fuori e dentro le rade e i porti.
Poggiare - Manovrare la prua di un'imbarcazione per allontanarla dal vento o per consentire di prenderlo più favorevolmente.
Poppa - Parte posteriore della barca.
Portolano - Testo contenente le principali informazioni per i naviganti in particolare indicazioni sui porti, fondali, servizi a terra, norme complementare alle carte nautiche obbligatorie in navigazione.
Prese a mare - Apertura del fasciame dell'opera viva in cui sbocca il tubo di aspirazione di una pompa. Durante la navigazione tali pompe devono essere chiuse per impedire il riflusso dell'acqua.
Prua - Porte anteriore dell'imbarcazione.
Pulpito - Ringhiera di sicurezza posta sia a poppa che prua.

R
Randa - Generalmente è la vela più grossa (vela di taglio). Viene inferita all'albero nella parte superiore e al boma in quella inferiore.
Rotta - Deriva da latino rupta via aperta: è la direzione seguita da un'imbarcazione durante la navigazione. Mettere in rotta: portare la prua sulla rotta scelta; rotta di collisione: se non modificata è quella che potrebbe determinare una collisione con un altro natante.

S
Sartia - Deriva dal greco exàrtia attrezzatura della nave. Sono i cavi in acciaio che sostengono l'albero lateralmente e da prua e ne attutiscono gli sforzi.
Sassola (o gottazza) - Grossa mestola usata per raccogliere l'acqua entrata in un'imbarcazione e ributtarla a mare.
Scotta - Cavo di manovra collegato all'angolo della vela - da cui prende il nome, esempio scotta della randa, del fiocco, eccetera - che serve per tenerla distesa al vento.
Sentina - Parte inferiore e interna dello scavo dove si raccolgono le acque di scolo. La pompa di sentina consente che venga tenuta asciutta.
Skipper - Persona che dirige la manovra in un'imbarcazione.
Strambare - Far passare il boma da un bordo all'altro con il vento in poppa.
Strozzare - Arrestare lo scorrimento di una cima o di una catena anche mediante un meccanismo a leva chiamato strozzatoio.

T
Tambucio - Copertura scorrevole che protegge dall'acqua e dal vento l'accesso al ponte scoperto.
Terzarolo - Ciascuna delle parti della vela che può venire ripiegata - così da diminuirne la superficie esposta al vento -mediante piccole funi cucite sulla vela stessa e dette matafioni.
Trinchetto - Il primo albero da prua in un veliero a tre alberi su cui viene issata una vela detta di trinchetto.

V
Verricello - [vedi "winch"]
Virare - Cambiare direzione, manovrando le vele in modo che l'imbarcazione prenda vento dal lato opposto.

W
Winch (o verricello) - Piccolo argano, che ruota in un solo senso, che consente di svolgere le principali manovre e regolare la tensione delle cime che vi si applicano.

Z
Zavorra - Deriva dal latino saburra/sabulum sabbia. I pesi imbarcati che determinano la stabilità dell'imbarcazione e ne possono correggere l'assetto.


PREMESSA

Aggiornamento: Marzo 2010

La navigazione da diporto è stata disciplinata per la prima volta dalla legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, poi via via modificata da altre leggi, per adattarla all'evoluzione del settore della nautica, fino alla legge di riforma della nautica n. 172 dell'8 luglio 2003, una legge quadro che doveva essere completata da un testo unico della nautica per coordinare il complesso quadro normativo. Ma le aspettative sono state andate un po' deluse. Con decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 è stato emanato il codice della nautica da diporto che dà attuazione anche alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 2003\44\CE in materia di "fumi e rumori". Il codice, tuttavia, eludendo i principi ispiratori della legge quadro n. 172 del 2003, si allinea alla precedente normativa e rinsalda il legame con il codice della navigazione prevedendo all'art. 1 che "per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione e le relative norme attuative" In sostanza non è stato rescisso il cordone ombelicale con il codice della navigazione che aveva ispirato il legislatore con la citata legge quadro n. 172 del 2003.

Successivamente, con l'emanazione del regolamento di attuazione al codice, approvato con decreto 29 luglio 2008 n. 146 (entrato in vigore il 21.12.2008), si è completato il quadro normativo della nautica, anche se restano ancora da emanare le norme contenente i nuovi programmi di esame per conseguire le patenti nautiche. I titoli professionali per il comando delle navi e imbarcazioni da diporto, impiegate nel charter sono stati invece disciplinati con D.M. 10. 5. 2005 n. 121. Il regolamento, contrariamente a quanto previsto dalla legge quadro n. 173 del 2003, non ha dato corso all'istituzione dello "sportello del diportista" in quanto prevedeva costi per lo Stato, non previsti dalla legge.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate dal codice della nautica da diporto e dal relativo regolamento di attuazione, integrate con i chiarimenti interpretativi degli organi centrali, che interessano la vita del diportista.

1. Sostituzione degli atolli - Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti (atolli) vanno sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile aventi le caratteristiche tecniche stabilite con decreto 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Per ulteriori notizie si rinvia al capitolo "zattere di salvataggio"

2. Novità sulle cinture di salvataggio. Con circolare in data 18 marzo 2009 la Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne, ha stabilito i tipi di cinture che possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto. Per ulteriori notizie si rinvia al capitolo "I requisiti dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza".

3. Nominativo SAR - i possessori di natanti hanno la facoltà di richiedere al Comando Generale delle Capitanerie di Porto l'attribuzione di un numero di identificazione "SAR" ai fini della ricerca e soccorso in mare. Per rendere operativa la norma, devono essere emanate le necessarie direttive;

4. Riconoscimento giuridico della duplice specie di navigazione da diporto: quella "pura" a scopo sportivo e ricreativo, senza fini di lucro e quella "commerciale", mediante contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e l'impiego come unità appoggio dai centri di immersione dei subacquei sportivi (diving). La medesima unità può essere impiegata anche ad attività plurime, ma devono risultare dalla licenza di navigazione. Le unità da diporto impiegate nella locazione e noleggio non possono essere adibite alla navigazione da diporto "pura" (direttamente dal proprietario). In nessuno dei casi va presentata la dichiarazione di armatore.

5. Nulla è cambiato in ordine al regime della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia; sono confermati i tradizionali titoli di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata, sentenza passata in giudicato e dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autentica - con validità anche della fattura, limitatamente all'iscrizione provvisoria per la durata di 6 mesi). Il titolo di proprietà ai fini dell'iscrizione nei registri dei natanti, anche dopo l'emanazione del regolamento, non è stato risolto. L'autentica delle firme delle scritture private e delle dichiarazioni unilaterali di vendita delle imbarcazioni e delle navi da diporto, in applicazione del decreto 4 luglio 2003 n. 223 sulla c.d. liberalizzazione delle professioni, possono essere effettuate presso gli uffici comunali o presso i titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista. In breve, per l'autentica delle firme degli atti di compra vendita e degli altri diritti di garanzia sulle unità da diporto non è più necessario l'intervento del notaio;

6. Nei casi di trasferimento nei registri nazionali delle imbarcazioni iscritte nei Paesi dell'U.E., il titolo di proprietà e la documentazione di idoneità tecnica possono essere sostituiti dal certificato di cancellazione dal registro di provenienza, purchè risultino le complete generalità del proprietario e i dati tecnici di costruzione dell'unità.

7. disciplina delle unità autocostruite, per uso personale senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o costruttore professionale. L'iscrizione è consentita con le modalità da stabilire con apposito regolamento (non ancora emanato), anche per quanto concerne la costituzione del titolo di proprietà;

8. Nel settore della pubblicità navale è stata istituita la perdita di possesso. Nei casi di furto dell'unità, il proprietario previa presentazione della denuncia e la restituzione della licenza di navigazione all'ufficio di iscrizione, può ottenere l'annotazione nel registro della perdita di possesso. Nei casi di ritrovamento e quindi di riacquisto del possesso l'interessato richiede una successiva annotazione all'ufficio di iscrizione che rilascia una nuova licenza di navigazione;

9. Nei casi di passaggio di proprietà, il codice ha introdotto lo strumento della "ricevuta" dell'avvenuta presentazione della documentazione prescritta che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione, per la durata di gg. 20 (entro il quale la pratica deve essere portata a termine) consentendo al diportista di continuare a navigare. La trascrizione dei passaggi di proprietà e degli altri atti soggetti a trascrizione è obbligatoria. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto, pena il ritiro della licenza di navigazione e il pagamento di una sanzione che va da Euro 207 a 1.033 Euro. Nei casi di ritardo da parte degli uffici finanziari nella registrazione, l'atto può essere presentato per la trascrizione, qualora accompagnato dalla ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, salvo presentare successivamente all'ufficio di iscrizione il titolo registrato.

10. Acquisto della barca in leasing - Il procedimento di iscrizione è stato snellito e soppressa la procedura della dichiarazione di armatore. Ora basta annotare sul registro e sulla licenza di navigazione il nome dell'utilizzatore, la società di leasing proprietaria dell'unità, e la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria. Il codice esonera la società di leasing da ogni responsabilità per le violazioni che prevedono sanzioni amministrative e la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione del mezzo nautico.

11. Il certificato d'uso del motore è stato soppresso. Il documento è sostituito dalla dichiarazione di potenza rilasciata dal casa costruttrice che nel corso della navigazione deve essere tenuto a bordo. I vecchi certificati continuano ad avere validità. In caso di smarrimento gli uffici non sono più autorizzati al rilascio del duplicato del documento ma gli interessati devono richiedere al rappresentate della ditta costruttrice del motore la dichiarazione di potenza, anche se trattasi di vecchi motori.

12. Ai motori a c.i. ad accensione a scintilla o per compressione (compresi i motori a due tempi e a quattro tempi e.b). i motori e.b con comando a poppa con o senza scarico e i motori f.b. che sono installati su unità da diporto e moto d'acqua si applicano le disposizioni della direttiva sui "gas di scarico". I motori ad accensione per compressione e i motori a scoppio, dopo il 31.12.2005 non possono essere messi più in commercio mentre quelli a scoppio a due tempi il termine ultimo è il 31.12.2006. Ovviamente la norma non si applica a quelli già commercializzati.

13. Assegnazione alle unità CE di più categorie di progettazione. Il codice riconosce, ai fini della determinazione del numero delle persone a bordo, che a una stessa unità possano essere assegnate più categorie di progettazione, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso numero di persone trasportabili. In relazione alla navigazione da effettuare e alle condizioni meteo-marine, tali unità potranno imbarcare un numero maggiore o minore di passeggeri;

14. Nuovi parametri meteo-marini per le unità CE - Le unità appartenenti alla categoria di progettazione D sono abilitate a navigare nelle acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a metri 0,3 (nella precedente versione era m. 0,5);

15. Novità nelle patenti nautiche. Le patenti nautiche sono distinte in tre categorie: A (comando di natanti e imbarcazioni da diporto), B (comando di navi da diporto) C (direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto). Quest'ultima abilitazione è riservata ai disabili. Per condurre gli acquascooter, senza tener conto della potenza e cilindrata del motore, è necessario avere la patente. Ai fini dell'obbligo della patente, sono stati introdotti i parametri di cilindrata (oltre 1000) e di potenza (oltre 30Kw), per i motori ad iniezione diretta, non previsti dal regolamento sulle patente nautiche;

16. Patente per disabili. Il regolamento disciplina la patente nautica di categoria C (portatori di handicap indicati nell'Allegato I al regolamento al codice) relativa alla direzione nautica dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Si definisce direzione nautica il compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un'unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. A bordo però deve essere presente un'altra persona non inferiore a 18 anni in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare. L'unità però deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione delle persone, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto del motore. La durata della patente è commisurata alle minorazioni fisiche.

17. Novità anche per i apparati Vhf - Contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 172 del 2003, gli apparati Vhf da utilizzare per il per il traffico di corrispondenza pubblica devono essere preventivamente sottoposti al collaudo, mentre resta impiegati soltanto nei casi di emergenza e di soccorso sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni. La licenza definitiva Rtf per i natanti è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni nel termine di 45 giorni.

18. In materia di locazione e noleggio di navi e imbarcazioni da diporto il codice detta poche regole lasciando alle parti la piena libertà contrattuale. La norma però impone la forma scritta dei contratti con l'obbligo di custodirli a bordo. La particolarità è quella di poter distinguere il regime della locazione (che esclude il limite dei 12 passeggeri a bordo e il beneficio del carburante agevolato) da quello del noleggio, per il quale deve essere rispettato il vincolo dei passeggeri ma che gode del beneficio del carburante;

19. E' stata istituita la nuova figura del mediatore che possiamo definirla come colui che mette in relazione due parti per la conclusione di un contratto di costruzione, compra-vendita o locazione e noleggio di unità da diporto. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dei mediatori saranno stabiliti dalle regioni;

20. Educazione marinara. Il Ministero dell'istruzione ha la facoltà di inserire nei piani formativi scolastici l'insegnamento dell'educazione marinara e della cultura nautica. Il Ministero delle infrastrutture, la Lega navale italiana, la F.I.V, gli enti locali e gli istituti nautici saranno chiamati a collaborare per la definizione dei progetti di formazione.

21. Denuncia di evento straordinario - Qualora nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si verifichi un evento straordinario relativo all'unità o alle persone a bordo, lo skipper deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare (se all'estero) entro 3 giorni dall'arrivo in porto, mediante l'invio della denuncia anche via fax o telematica. Tuttavia, se l'evento abbia coinvolto l'incolumità fisica delle persone il termine è ridotto a 24 ore.

22. Sportello del diportista. Non si è dato corso all'istituzione dello sportello del diportista, poiché comportava oneri per lo Stato, di cui non era prevista la relativa coperta.

23. Sanzioni amministrative - il codice, oltre a riprodurre il corpus sanzionatorio per la nautica, di cui alla legge n. 172 del 2003, ha istituito nuove sanzioni per l'uso abusivo della targa-prova nonché per l'esercizio abusivo delle attività di locazione, di noleggio, di scuola nautica o il trasporto di subacquei sportivi (diving). Attenzione alla navigazione nelle aree marine protette. Secondo l'art. 4 della citata legge n. 172 i limiti geografici delle aree marine devono essere individuati con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa Aism-Iala (Association Internationale de Signalisation Maritime International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorityes).Nell'ipotesi di navigazione a motore in zone vietate è necessario distinguere se in loco, a terra, esistano o meno i mezzi di segnalazione Aism-Iala: se sono presenti, le violazioni sono punite, a norma dell'art. 30 della legge 6.12.1991 n. 394, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 103 a 12.911 euro. Le pene sono inoltre raddoppiate in caso di recidiva. Nel caso in cui i segnali siano assenti, secondo la norma legislativa la sanzione amministrativa va da 200 a 1.000 euro, sempreché il conduttore dell'unità non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area. In relazione alla presunta conoscenza dei vincoli bisogna fare attenzione alla recidività delle violazioni nella stessa area poiché nella fattispecie non si potrebbe più invocare l'applicazione della sanzione più favorevole. Oltre alla legge sull'ambiente anche gli organismi di gestione delle riserve marine possono emanare disposizioni sulla disciplina dell'area di competenza. Anche in questo caso le violazioni sono differenziate a seconda che esistano - o meno - gli strumenti di segnalazione conformi alle norme Aism-Iala. Infatti nelle aree segnalate la sanzione amministrativa non è cambiata ed è compresa tra 25 e 1.032 euro; in quelle non segnalate, secondo la nuova legge, le violazioni sono, invece, sanzionate con il pagamento di una somma che va da 25 a 500 euro, a condizione che la persona al comando dell'unità non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area;

24. Iscrizione delle nuove unità nei registri: l'acquirente, che non abbia già il titolo di proprietà, può richiedere all'ufficio di iscrizione l'assegnazione degli elementi d'identificazione (sigla e numero), allegando alla domanda: a) la copia della fattura attestante l'assolvimento fiscale (o doganale se proveniente da un Paese extra-Cee), contenente le complete generalità dell'acquirente e il codice fiscale nonché la completa descrizione tecnica dell'unità; b) la dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore; c) la dichiarazione di potenza del motore; d) la dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'intestatario della fattura per gli eventi derivanti dall'impiego dell'unità; e) le attestazioni comprovanti il pagamento dei tributi e dei bolli. Sulla base di tale documentazione l'ufficio rilascia una licenza provvisoria di navigazione e il relativo certificato di sicurezza aventi una validità di sei mesi. Entro tale periodo l'interessato dovrà presentare un regolare titolo di proprietà (la fattura non è valida). Nel caso l'interessato non provveda a presentare il titolo, l'iscrizione è considerata come non avvenuta e i documenti provvisori devono essere restituiti all'ufficio di iscrizione.

25. Nuova tabella dei tributi per i servizi resi all'utenza della nautica - L'allegato XVI al codice contiene la nuova tabella dei tributi da corrispondere allo Stato per i servizi resi dall'Amministrazione in materia di nautica da diporto. Nella tabella non sono compresi i diritti per l'ammissione agli esami per conseguire le patenti nautiche (Euro 12,91 per le imbarcazioni e Euro. 64,56 per le navi). Tali diritti saranno stabiliti annualmente con apposito decreto sulla base dei costi di gestione del relativo servizio. Per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea è previsto il pagamento di un tributo il cui importo è determinato dalle singole Regioni.

Note: Ecco un riepilogo dei termini entro i quali devono essere svolte le pratiche amministrative:

a) - dagli uffici: - procedimenti relativi alle unità da diporto: 20 giorni;- rilascio certificato limitato radiotelefonista: 20 giorni - rilascio licenza di esercizio Rtf per i natanti: 45 giorni- chiamata esame per conseguire la patente nautica: 45 giorni dalla data di disponibilità - rilascio della patente: al termine dell'esame

b) - dai soggetti interessati:- trascrizione passaggio di proprietà e altri diritti reali: 60 giorni dalla data dell'atto- dichiarazione evento straordinario all'autorità marittima: entro 3 giorni ma nei casi di incidenti a persone la dichiarazione va presentata entro 24 ore.

Le leggi disciplinano solo l'aspetto giuridico delle unità da diporto, ma la "barca" per navigare deve essere riconosciuta idonea alla navigazione. L'insieme degli accertamenti tecnici e di idoneità rientrano nel più complesso quadro della "sicurezza della navigazione". La materia è disciplinata dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 5.10.1999 n. 478, ma il codice della nautica ne prevede una nuova edizione. Il provvedimento regola in modo organico la sicurezza della navigazione da diporto per scopi ricreativi e sportivi, senza fine di lucro ma, in via provvisoria, si applica anche alle unità impiegate nel charter, in attesa che venga emanato un proprio regolamento.

Le dotazioni di sicurezza, secondo le previsioni del regolamento, sono commisurate alla distanza dalla costa. Più si è vicini alla costa (o alla riva nelle acque interne) e meno dotazioni occorrono; più ci si allontana dalla costa e più le dotazioni aumentano. Oggi il parametro di riferimento non è più l'abilitazione alla navigazione ma la distanza dalla costa ove la navigazione effettivamente si svolge.

Ti trovi entro i 300 metri? Non hai bisogno di alcuna dotazione sia col pattino che con un'imbarcazione fino a 24 metri o una nave da diporto. Se ti trovi, però, nei fiumi o torrenti stante la loro pericolosità sono richieste le cinture di salvataggio per ogni persona a bordo, nonché un salvagente con cima. Se si naviga, ad esempio, sempre entro le 6 miglia con una barca abilitata senza limiti, non è necessario avere a bordo il radiotelefono e altre dotazioni previste per la navigazione senza limiti..

Allo stesso modo, con una barca aperta o un gommone, anche se abilitato alla navigazione fino a 6 miglia o anche a 12, se non ci si allontana più di 300 metri dalla costa, per fare il bagno vicino alla riva o in una caletta poco affollata non occorre alcuna dotazione di sicurezza.

 

LA NUOVA PATENTE NAUTICA

Aggiornamento: settembre 2010

La legge sulla nautica ha soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore), ma le patenti nautiche continuano ad essere rilasciate per il comando delle imbarcazioni a vela e a motore. A tale scopo, il regolamento di attuazione al codice ha reintrodotto la categoria delle unità a motore definendole come: "quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione, compreso il fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o kilowatt è inferiore, rispettivamente a 1 o 1,36. Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: Direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Tale abilitazione viene rilasciata ai soggetti portatori di alcune patologie, indicate nell'allegato I del regolamento al codice. Secondo la norma, per direzione nautica si intende il compimento di tutte le operazioni decisionali proprie del comando di un'unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. Ma i possessori della patente C devono avere a bordo un'altra persona di età non inferiore ai 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare, e l'unità deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto del motore. Per il resto, l'abilitazione segue la stessa disciplina delle altre patenti. I requisiti fisici necessari per conseguire l'abilitazione di categoria C sono contenuti nell'allegato 1 - para 2 - del regolamento.

Il regolamento ha colmato una lacuna della pregressa normativa sulla mancanza del visus minimo necessario per conseguire la patente nautica che viene ora stabilito in 10/10 complessivi raggiungibili con lenti, con non meno di 3/10 senza correzione per l'occhio migliore. Inoltre, poiché in passato le patenti di categoria A e B, venivano negate ai soggetti monocoli ora, se possiedano un visus naturale di almeno 5/10 e corretto di almeno 8/10, possono essere rilasciate. Il regolamento inoltre consente l'uso degli apparecchi correttivi uditivi, non permessi in passato.

Rivediamo sinteticamente la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto (imbarcazioni e navi), denominate patenti nautiche, comprese quelle della categoria C.

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

1.     Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa.

2.     Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.

3.     per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;

4.     per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Patenti e distanze di navigazione

Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, in virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa.

Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.

La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un'altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità. Per completare il quadro normativo delle patenti devono essere ancora emanati i decreti relativi ai programmi di esame per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto; nel frattempo restano validi i vecchi programmi.

Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove d'esame.

Domanda d'ammissione all'esame

Il modello di domanda riprodotto in un box a parte, è multiuso, cioè può essere utilizzato per l'autocertificazione dei dati personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato delle patenti nonché per le comunicazioni relative al cambio di residenza.

Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore

In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi:

*       entro 12 miglia dalla costa;

*       senza alcun limite;

*       per navi da diporto.

Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzavano. Con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.
La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.
A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro sei miglia dalla costa o senza limiti. Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).

Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo soltanto la prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.

Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.

Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario.

Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore).

Vecchie patenti da 6 a 12 mg

I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con m.a., possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida.

Età richiesta

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

*       14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;

*       16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;

*       18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o moto d'acqua.Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.

*       per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.

Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

Requisiti fisici

Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall'autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter procedurali sono a carico degli interessati. La certificazione deve avere una data anteriore a 6 mesi rispetto alla domanda di esame.

Contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e psichici, si può ricorrere, entro 30, giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne - che, per gli accertamenti, si avvale degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.

Requisiti morali

Non possono ottenere la patente coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall'art. 37 del regolamento al codice della nautica (leggi n.1423/56 modificata con legge n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, DPR n. 309/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Sospensione della patente

La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell'idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.

Sono anche causa di sospensione:

*       la conduzione o il comando dell'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);

*       atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);

*       la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).

Infine la patente è sospesa a causa quando ha inizio un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l'incolumità pubblica ecc. di cui all'art. 40 del regolamento al codice. La sospensione è annotata sulla patente.

Titoli professionali alternativi alla patente

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità (normativa STCW'78 e succ. emendamenti, non aver abbandonato la navigazione da oltre 10 anni e visita medica biennale in corso di validità), possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III al regolamento al codice. Lo stesso personale, compreso i piloti del porto, possono conseguire senza esame le patenti nautiche nei limiti stabiliti dal medesimo Allegato III.

Rilascio di patenti - senza esami

L'art. 32 del regolamento al codice della nautica stabilisce le modalità per il rilascio di patenti nautiche, senza esame, al personale delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Vigili del Fuoco, in servizio permanente o in ferma prefissata o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando o alla condotta di mezzi navali da parte della Marina Militare o in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dalla Guardia di Finanza al proprio personale.

A tale scopo, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in servizio permanente, gli Ufficiali della Guardia di Finanza in possesso della specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai propri comandi, i sottufficiali delle FF.AA. e delle Forze di polizia in possesso dell'abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina Militare senza alcun limite dalla costa o dall'unità madre, rilasciati dalla Marina Militare e che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno un anno, possono conseguire, senza esami, la patente nautica per il comando di imbarcazioni o quella per di navi da diporto. I requisiti si possono comprovare dall'estratto matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.

Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) possono conseguire le patenti per il comando delle sole imbarcazioni da diporto a motore, per la navigazione senza alcun limite.

Sulla base dei corsi di formazione, il personale sopraccitato, in possesso di un brevetto abilitante al comando di unità navale, può ottenere la patente per imbarcazioni da diporto (entro le 12 miglia o senza limiti). I titoli e i brevetti riconosciuti validi sono i seguenti (le attestazioni di frequenza di corsi non sono valide):

a.     abilitazione al comando di unità navali di altura delle Capitanerie di Porto;

b.     abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

c.     abilitazione al comando di unità navali dell'Arma dei Carabinieri in navigazione d'altura;

d.     abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

e.     abilitazione al comando di unità navali costiere delle Capitanerie di Porto;

f.      abilitazione al Comando di Unità Navali dell'Arma dei Carabinieri in navigazione costiera;

g.     abilitazione al comando/condotta dei mezzi dell'E.I. in navigazione entro 20 miglia dalla costa;

h.     abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione entro 20 miglia dalla costa;

i.      Patentino di abilitazione al comando di unità navale della G.d.F. per ufficiali ed ispettori specializzati rispettivamente "Comandante di unità navali" e "Nocchieri A.C";

j.      Patentino di abilitazione al comando di unità navali della G. di F. per sovrintendenti, appuntanti e finanzieri speciali "Nocchieri a.c.m.";

k.     abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

l.      abilitazione al comando/condotta di mezzi navali dell'E.I. in navigazione entro 6 miglia dalla costa;

m.    abilitazione alla condotta di unità minori del Corpo delle Capitanerie di Porto entro 12 miglia dalla costa;

n.     abilitazione alla condotta di "motoscafi da corsa".

Coloro che sono in possesso di abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro le sei miglia dalla costa e di quelle rilasciate dalla Guardia di Finanza per la condotta dei mezzi nautici possono ottenere la patente, senza esame, per la navigazione entro 12 miglia. Il diritto a conseguire le patenti deve essere esercitato entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti fisici e morali. La domanda va presentate ad una Capitaneria di Porto o Ufficio circondariale marittimo avente la circoscrizione nella provincia in cui presta servizio.

Procedura per ottenere la patente - sede dove presentare la domanda

Il Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici, con circolare n. 0017383 del 26.2.2010, ha modificato le modalità di accesso agli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione, competenti al rilascio delle patenti nautiche. La domanda per conseguire le patenti per il comando di navi da diporto va presentate alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza Per conseguire le patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa, la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto (Compamare), agli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare) e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. Per conseguire le patenti senza alcun limite, invece, la competenza è soltanto delle Compamare e dei Circomare. I candidati però non sono liberi di scegliere la sede di esame a loro gradita, come accadeva prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma sono vincolati alla rispettiva residenza o domicilio. In passato, il fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati (da nord verso sud) dalla propria sede territoriale a quelle sedi più flessibili (distanti anche alcune centinaia di km.) aveva richiamato l'attenzione degli organi centrali a porre qualche rimedio a tale fenomeno. Il regolamento al codice della nautica ha provveduto a circoscrivere l'ambito territoriale entro il quale i candidati possono presentare la domanda agli Uffici competenti al rilascio delle patenti. Ma questo spazio si è rivelato troppo ristretto dalle nuove regole, per cui con la circolare sopraticata l'accesso alle sedi di esame è stato modificato come segue:

a.     per quanto concerne gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva Provincia oppure in una provincia confinante ovvero in altra provincia ricompressa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato. In sintesi le domande possono essere presente in tute le province della regione di appartenenza.

b.     per quanto concerne gli Uffici marittimi periferici, possono presentare istanza per sostenere gli esami presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale delle rispettive Direzioni marittime ovvero delle Direzioni marittime con essa confinante.

c.     la circolare così prosegue: " la residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami".

Per comprendere il contenuto della lett. b) è necessario qualche esempio, poiché la circolare sembra riservata ai soli "addetti ai lavori"; pochi infatti sono a conoscenza che le giurisdizioni territoriali delle Direzioni Marittime si estendono, ai fini marittimi, anche alle Province interne al territorio dello Stato e che solo consultando il DPR n. 1250\1956 e le relative modifiche, si possono individuare le circoscrizioni territoriali e i limiti di competenza. Cerchiamo di spiegare meglio il concetto.

Un candidato residente a Enna (provincia interna) o Messina può presentare la domanda presso tutte le Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi della Sicilia in quanto ricomprese nella giurisdizione delle Direzioni marittime del proprio domicilio (Catania) o in quella confinante (Palermo). Un candidato residente a Fiumicino (Direzione marittima ) o a Rieti (provincia interna) può presentare la domanda presso le Compamare di Civitavecchia, Roma e Gaeta nonché presso Circomare Anzio. Questa è la regola generale. Vediamo ora in quali altre sedi lo stesso candidato può presentare la domanda per effetto dell'estensione alle Direzioni marittime confinanti. A nord (la Direzione marittima di Livorno confina con quella di Fiumicino): Compamare Marina di Carrara, Viareggio, Livorno e Portoferraio oppure presso Circomare Piombino e Porto S. Stefano. A sud (la confinante di Fiumicino è Napoli): Napoli, C.di Stabia, Torre del Greco e Salerno ovvero presso i Circomare di Agropoli, Ischia, Palinuro, Pozzuoli, Procida, Terracina e Torre Annunziata. In sintesi, il candidato ha una scelta di sedi dove sostenere l'esame che si estende su una fascia ampia oltre 600 km.

La circolare stessa così prosegue: "la residenza o il domicilio dovranno essere certificate nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami". A questo riguardo si osserva che il modello di domanda di esame (preordinato sulla base dell'autocertificazione, di cui al DPR 445\2000, e approvato con apposita circolare) può essere utilizzato per lo svolgimento di tutte le pratiche attinenti le patenti nautiche e cioè: l'autocertificazione dei dati personali, la comunicazione del cambio di residenza, l'ammissione all'esame per conseguire le patenti nautiche (A,B,C e navi da diporto ), il rilascio della patente nautica al personale militare e al personale munito di una qualifica professionale marittima, il rilascio del duplicato della patente (smarrita o deteriorata), la convalida della patente e, infine, per la sostituzione delle vecchia patente con il nuovo modello. La burocrazia non ha limiti. Era proprio necessaria un'altra autocertificazione di residenza o di domicilio da allegare alla domanda di esame? Speriamo che si sia trattato di un errore burocratico e che presto verrà corretto.

La domanda va compilata in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni di medico-legale, da due foto formato tessera e dall'attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.

La seconda copia della domanda, datata e protocollata, viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa ha validità di tre mesi, prorogabili per altri 3. L'esame non può essere sostenuto se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della presentazione della domanda.

Entro il termine di validità dell'autorizzazione il candidato deve prenotarsi (per iscritto o anche a mezzo fax) per sostenere l'esame presso l'ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando una marca da bollo e l'attestazione di pagamento dello stampato.

Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente gli sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera l'esame, teorico o pratico può ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare tasse o tributi.

Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l'esame una seconda volta.

Commissioni d'esame fuori sede

Le scuole nautiche e gli enti e associazioni a livello nazionale possono richiedere agli uffici marittimi o della exMCTC, competenti per territorio, che gli esami per conseguire le patenti nautiche per i loro candidati, con un numero non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi, accollandosi le relative spese.

L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia dalla costa; sono invece due per le patenti senza alcun limite. Nel corso della prova pratica a vela, la commissione è integrata da un esperto velista (nominato dalla F.I.V. o dalla L.N.I.). La prova pratica per l'abilitazione entro le 12 miglia è svolta con un'unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Per la patente a motore si utilizza, per la prova pratica, un'unità a motore.

Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con imbarcazione abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.

Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la prova pratica può essere svolta con un'imbarcazione di lunghezza non inferiore a m 20.

Registro delle patenti nautiche

Gli uffici marittimi e quelli della exMCTC annotano i dati relativi alle patenti rilasciate su un apposito registro dell'ufficio, sul quale nel tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.

Tassa per il rilascio della patente

La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici marittimi resta di Euro 14,62.

Scuole nautiche

Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le "scuole nautiche", che per operare devono essere munite di un'apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, cui spetta anche la vigilanza amministrativa, nel luogo in cui hanno la sede principale. Le province devono provvedere a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione. I soggetti che possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche sono indicati nell'art. 42 del regolamento al codice della nautica. Le scuole nautiche devono presentare le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o Uffici exMCTC nella cui giurisdizione hanno la sede principale.

Aggiornamento e convalida

A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per l'aggiornamento e la convalida delle patenti nautiche è previsto l'invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna, le patenti potranno continuare ad essere rinnovate con le modalità previste dalla precedente normativa.

Durata, convalida e sostituzione delle patenti

La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all'ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all'Ufficio Provinciale della exMCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata dal certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL, medico militare o altri) con funzioni in materia medico legale; il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, ove ricorra il caso, il possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda che pubblichiamo nel box a parte

Cambio di residenza

Per comunicare l'eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all'ufficio che ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, compilando il quadro A del fac-simile pubblicato in queste pagine. La modifica viene registrata sul Registro delle patenti nautiche.

Patenti deteriorate o illegibili

Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l'aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.

Smarrimento o distruzione della patente

Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l'attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all'interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.

Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.

Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all'estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell'abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un'abilitazione estera.

Sanzioni

Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un'unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione dell'unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto.

 

DISTANZE DI NAVIGAZIONE E DOTAZIONI DI SICUREZZA

Aggiornamento: Marzo 2010

Distanze di navigazione

Le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) fino al 16.6.1998 venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE. Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla normativa comunitaria. I costruttori di unità da diporto dei paesi terzi per commercializzare le unità CE devono tuttavia avere un proprio rappresentante nel territorio comunitario.

L'attestazione di qualità del prodotto può essere certificata soltanto dagli organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla Direttiva suddetta. Gli organismi attualmente riconosciuti dall'Italia sono il RINA, il DNV Modulo Uno, l'Istituto Giordano di Bellaria, l'ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti), l'Udicer/Nautest di Riviera del Brenta e la Società Quality and Security di Salerno, ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell'Unione Europea e viceversa. A loro volta i costruttori si impegnano a produrre le unità in maniera conforme ai prototipi certificati e sono autorizzati ad apporvi il marchio CE.

Attenzione: le unità non CE immatricolate prima del 16 giugno 1998 e munite della licenza di navigazione possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei Paesi dell'U.E. sia extra-comunitari. I natanti che durante le vacanze vengono portati fuori dai Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio CE. A tale scopo, all'uscita dall'Italia, sarà opportuno chiedere all'ufficio doganale di certificare che il mezzo nautico si porta al seguito per turismo (con accurata descrizione delle caratteristiche tecniche costruttive). Lo stesso è consigliabile per gli accessori e per il motore, dopo la soppressione del certificato d'uso rilasciato dalle autorità governative. In pratica, tutto ciò che è di nuova costruzione deve essere marcato CE. Tale attestato dovrà essere esibito alla frontiera, al ritorno, altrimenti il mezzo, anche se usato, verrà considerato alla stregua di una nuova importazione da certificare CE e non potrà rientrare.

Via terra il problema è di facile soluzione, perché si passa davanti alla dogana, ma via mare è importante non dimenticarlo quando si lascia il porto di casa, dove si è conosciuti e più facilmente possono essere risolti i problemi. Il principio della libera circolazione dei beni è valido all'interno dell'Unione Europea, verso l'esterno, invece, con la Direttiva si è creata di fatto una barriera che, comportando costi, ha anche il compito di scoraggiare l'importazione.

Ma torniamo alla Direttiva 94\25\CE come modificata dalla direttiva 2003\44\CE (download) (in materia di rumori e fumi). Con essa sono state individuate le categorie di costruzione che rendono superflui ulteriori esami da parte degli enti tecnici già di classificazione. Ne consegue che l'abilitazione al tipo di navigazione è insito nella categoria di costruzione certificata CE.

La nuova normativa comunitaria, improntata alla responsabilizzazione del conduttore dell'unità, prevede quattro categorie di costruzione stabilite in funzione della forza del vento e dell'altezza significativa delle onde che l'unità è idonea ad affrontare. Rientra nella responsabilità dello skipper utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore.

Quindi, per tutte le unità costruite in base alla legge 50/71 e commercializzate prima del 16.6.98, non cambia nulla. Per esse i limiti di navigazione continuano a rimanere entro 6 miglia e senza alcun limite, con l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12 miglia dalla costa. Il regolamento di sicurezza prevede i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo per le diverse fasce di navigazione, valide anche per i natanti.

Diversa, invece, è la normativa prevista per le imbarcazioni munite di marcatura CE.

Ai fini dell'abilitazione alla navigazione si fa riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza secondo i quali le unità da diporto sono suddivise in quattro categorie, distinte con le lettere A), B), C) e D).

Secondo il codice della nautica, le unità con "marchio CE" (natanti e imbarcazioni), possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa, purchè nel corso della navigazione vengano rispettati i limiti delle condizioni meteo-marine stabilite per la categoria assegnata dal costruttore.

In relazione alla categoria di appartenenza le unità della categoria A possono navigare senza alcun limite dalla costa; quelle della categoria B con vento fino a forza 8 (burrasca) e onde di altezza significativa fino a 4 m. (mare agitato); quelle della categoria C con vento fino a forza 6 (vento fresco) e onde di altezza significativa fino a 2 m. (mare molto mosso); quelle della categoria D per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 (vento moderato) e onde di altezza significativa fino a 0,3 m. (mare poco mosso). Rientra nella responsabilità del conduttore utilizzare l'unità nei limiti della categoria di progettazione raccomandati dal costruttore e riportati nel "manuale del proprietario" che, dopo la riforma, anche i natanti non devono avere più a bordo. Considerato che i requisiti di sicurezza di costruzione sono commisurati alla categoria di progettazione è prudente accertarsi prima di partire delle condizioni meteo-marine, le previsioni nelle successive 12 ore nonchè il tempo necessario per un rapido rientro in porto nei casi di emergenza o di improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Va notato che nello spirito della nuova legge anche i natanti possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria. Ma sulla questione della navigazione dei natanti fuori delle acque territoriali, è necessario fare alcune considerazioni di diritto internazionale. Al riguardo, si sottolinea che l'allontanamento oltre le 12 miglia dalla costa costituisce una violazione ai principi del "genuine link" stabilito dalla convenzione internazionale delle Nazioni Unite, sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, recepita dall'Italia con legge n. 689 del 1994, secondo i quali per le unità, di qualsiasi specie e tonnellaggio, in navigazione nell'alto mare (fuori delle acque territoriali nazionali e comunitarie) deve esistere uno stretto legame tra la nave e la bandiera dello Stato di appartenenza, comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com'è noto, essendo unità non iscritte nei registri non sono muniti di alcun documento che ne identifichi la nazionalità, venendo così a mancare il requisito di collegamento con la bandiera. Non bisogna dimenticare che nell'alto mare la polizia della navigazione è esercitata dalle navi militari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione le quali possono procedere, qualora ne ricorrano le circostanze, anche ad inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici.

Sicurezza della navigazione

Ricordiamo che le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo non sono più legate all'abilitazione dell'unità, ma alla distanza dalla costa in cui si svolge la navigazione. Uno dei principi da non dimenticare è che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza. Rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata. Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa. Ai fini della tutela delle attività ricreative che si svolgono lungo le spiagge, nella fascia costiera dei 1.000 metri dalla costa la velocità delle unità da diporto è limitata a 10 nodi.

Dotazioni di sicurezza per le diverse fasce di navigazione

Ecco i mezzi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ponendo in evidenza che i remi, l'ancora, i cavi, la gaffa, il mezzo di governo ausiliario, la sassola, ecc. non sono indicati come attrezzi obbligatori ma sono tuttavia indispensabili a bordo:

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:

1.     cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);

2.     un salvagente anulare con cima.

Navigazione entro 300 metri dalla costa:

Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza.
Nota: le unità (natanti compresi) di lunghezza superiore a m 7 quando sono all'ancora devono mostrare un pallone nero avente un diametro di 60 cm.

Entro un miglio dalla costa:(un miglio corrisponde a m 1.852):

1.     cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)

2.     un salvagente anulare con cima;

Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste e sono indicate nel manuale del proprietario):

3.     pompa o altro attrezzo di esaurimento;

4.     mezzi antincendio - estintori
Note:
1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
2) ) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell'Allegato V al regolamento al codice della nautica.

Navigazione entro tre miglia dalla costa:

1.     cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);

2.     salvagente anulare con cima;

3.     una boetta fumogena;

4.     due fuochi a mano a luce rossa;Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione.

5.     fanali regolamentari
Note:
a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;
c) in un'unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d'albero, dove possano essere visti con più facilità.

6.     apparecchi di segnlazione sonora (fischietto);
Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba)).

7.     Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore;

Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marcho CE sono già provviste):

8.     pompa o altro attrezzo di esaurimento;

9.     mezzi antincendio - estintori
Note:
1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell'Allegato V al regolamento al codice della nautica.

Navigazione entro sei miglia dalla costa:

1.     le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:

2.     una boetta luminosa;

3.     due boette fumogene (anziché una);

4.     due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso indicati ai numeri 3 e 4 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (per la resa dei vecchi segnali si rinvia alla sezione successiva).

Navigazione entro 12 miglia dalla costa:

1.     le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:

2.     zattera di salvataggio per la navigazione entro 12 miglia dalla costa avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (emanato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in data 2 marzo 2009) per tutte le persone a bordo. I vecchi "atolli" non sono più validi - ulteriori informazioni nella sezione zattere di salvataggio;

3.     una boetta luminosa;

4.     due boette fumogene;

5.     bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni ma non per i natanti);
Nota: Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall'Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto, che al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e aggiornare i valori delle deviazioni.

6.     due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore).

7.     apparato VHF. Con l'installazione dell'apparato deve essere richiesta la licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del certificato limitato Rtf.

Navigazione entro 50 miglia dalla costa:

1.     zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo);

2.     cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);

3.     salvagente anulare con cima;

4.     una boetta luminosa;

5.     due boette fumogene;

6.     bussola e relative tabelle di deviazione (per le tabelle vedi nota precedente);

7.     un orologio, un barometro, un binocolo;

8.     carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio;
Nota: Le carte nautiche possono essere sostituite con quelle elettroniche ma il DM 10.7.2000 che stabilisce le modalità di impiego della cartografia digitale prevede che, nei casi di avaria al sistema principale dell'ECS (Electronic Chart System), debba essere presente a bordo un sistema ausiliario che può essere costituito da altro sistema della stessa classe o di classe inferiore ovvero da un portafoglio di carte nautiche in scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione da intraprendere.

9.     tre fuochi a mano a luce rossa;

10.   tre razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 5, 9 e 10 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (per la resa dei segnali scaduti si rinvia alla sezione successiva).

11.   cassetta di pronto soccorso (Tabella D - Decreto Ministero Sanità n. 279 del 1988);

12.   fanali regolamentari;
Note:
a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;
c) in un'unità a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d'albero dove posano essere visti con più facilità.

13.   apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba).

14.   strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.);

15.   apparato Vhf. Con l'installazione dell'apparato deve essere richiesta la licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del certificato limitato Rtf.;

16.   riflettore radar;

17.   le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quanto procedono contemporaneamente a vela e a motore.

Le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza sono obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste):

18.   pompa o altro attrezzo di esaurimento;

19.   mezzi antincendio - estintori
Il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell'Allegato V al regolamento al codice della nautica.

Navigazione senza alcun limite:

1.     I mezzi e le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 50 miglia dalla costa, nonché:

2.     tre boette fumogene;

3.     quattro fuochi a mano a luce rossa;

4.     quattro razzi a paracadute a luce rossa;

5.     E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Non sono previste caratteristiche regolamentari. Esistono due tipi: classe A con frequenza di 406 MHz e classe B (mini) con frequenza di 243 MHz ed entrambi con un segnale faro sulla frequenza di 121,5 MHz.

Smaltimento dei razzi e segnali di soccorso scaduti

1.     Lo smaltimento dei segnali scaduti nella validità rappresenta da sempre un problema che appare irrisolvibile. Ma qualcosa si muove. Alcune autorità marittime, ai fini della tutela ambientale e in piena autonomia, hanno istituito un servizio per la raccolta gratuita dei segnali di soccorso scaduti. Ecco gli uffici marittimi cui rivolgersi per avere informazioni sulle modalità di consegna degli artifizi non più validi: Capitanerie di Porto : Gela, Gioia Tauro, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torre del Greco, Trieste; Uffici Circondariali Marittimi: Anzio, Corigliano Calabro, Ischia, Otranto, Procida e Porto S. Stefano.

Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:

a.     zattere di salvataggio:conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219.Nota: devono essere sottoposte a revisione ogni 2 anni presso stazioni autorizzate dal fabbricante.

b.     Zattera i salvataggio per la navigazione entro 12 miglia dalla costa conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (emanato in data 2 marzo 2009 a firma del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto) I vecchi apparecchi galleggianti (Atolli) non sono più idonei.

c.     salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385;

d.     cinture di salvataggio aventi i requisiti previsti dalla circolare n. 94937 del 17.11.2009 del Comando Generale delle Capitanerei di Porto. Ulteriori notizie nell'apposita sezione;

e.     segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);

f.      bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 388 (per le tabelle di deviazione vedi sezione certificato di sicurezza e nota relativa alla navigazione entro 12 miglia).

Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla "Convenzione Solas 74 come emendata" per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle unità da diporto. I mezzi e le attrezzature di sicurezza, fatta eccezione delle nuove zattere di salvataggio, sulle quali è indicato il "nome o numero identificativo dell'unità" possono ruotare da un mezzo nautico all'altro poiché non esiste alcuna norma che preveda la marcatura delle stesse con riferimento all'unità.

Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata in vigore delnuovo regolamento (avvenuto il 1° gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l'obbligo di provvedere alla revisione periodica.

Certificato di sicurezza

Il certificato di sicurezza è rilasciato, contestualmente alla licenza di navigazione, all'atto della prima immatricolazione nei registri dal competente dell'ufficio. Con la riforma della nautica i registri delle imbarcazioni da diporto sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi e novità del regolamento da tutti gli Uffici Provinciali MTCT (ora Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti). Gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia non sono più autorizzati a tenere i registri. Il regolamento di sicurezza non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni.

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DOTAZIONI


Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva

A) Dotazioni di sicurezza per le unita` da diporto (con o senza marcatura CE)
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)            
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)              
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)  
Salvagente anulare con cima  
Boetta luminosa        
Boetta fumogena      
Bussola e tabelle di deviazione (a)          
Orologio            
Barometro            
Binocolo            
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione            
Strumenti da Carteggio            
Fuochi a mano a luce rossa      
Razzi a paracadute a luce rossa        
Cassetta di pronto soccorso (b)            
Fanali regolamentari (c)      
Apparecchi di segnalazione sonora (d)      
Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS)            
Apparato VHF          
Riflettore radar            
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)              


B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unita` senza marcatura CE
Pompa o altro mezzo di esaurimento    
Mezzi antincendio - Estintori (e)    

    Note:

  1. Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto

  2. Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanita` n. 279 del 28 maggio 1988

  3. Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca

  4. Per le unita` aventi una lunghezza superiore a metri 12 e` obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)

  5. I natanti indipendentemente dalla categoria del motore, devono vere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacita` estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al D.M 232/1994


CINTURE E GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

Aggiornamento: Marzo 2010

Le circolari ministeriali in materia di "dispositivi individuali di galleggiamento" hanno generato nell'utenza della nautica apprensioni e richieste di chiarimenti, anche in considerazione della mancata pubblicità dei provvedimenti da parte degli organi competenti. Al riguardo, la Direzione Generale per il trasporto marittimo e acque interne con circolare Circolare 18 marzo 2009, n. 4866, ha emanato le direttive per l'impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento (salvagente), richiamando l'attenzione dei soggetti interessati (costruttori, rivenditori e utenza) sul fatto che da tempo sono state recepite nel nostro ordinamento le nuove norme tecniche di omologazione dei giubbotti di salvataggio che hanno sostituito la vecchia normativa EN (Europea) con la nuova normativa ISO 12042 (Internazionale). Di conseguenza le cinture di salvataggio con la stampigliatura EN 395, EN 396 ed EN 399, dopo il 31 marzo 2009, non solo non possono più essere prodotte, ma neanche commercializzate. La stessa circolare conferma la possibilità di impiegare a bordo delle unità da diporto le cinture di salvataggio in uso a bordo della navi commerciali. Ciò nella considerazione che le medesime sono conformi alla Convenzione Solas di tipo approvato e conformi alla direttiva 96\98\CE MED - nella versione emendata dalla risoluzione 81 (70) come emendata dalla risoluzione MSC 200\80 - in quanto, per tipologia di test, sono simili alle cinture di salvataggio rispondenti alla normativa ISO 12402. Per coloro che hanno a bordo le vecchie cinture del tipo EN, la circolare prevede che possono continuare ad essere utilizzate con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e limiti di navigazione:

·  "Le unità che navigano nella fascia compresa tra i 300 metri dalla costa e fino a sei miglia o in acque interne, devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100N";

·  Le unità che navigano oltre le 6 miglia dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150N". Poiché nella prima fase di applicazione della direttiva sono stati sollevati dubbi e perplessità, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolari n. 68485, del 28.7.2009, e n. 94937, del 7.11.2009, intervenendo sulla materia e nell'intento di rassicurare il mondo della nautica, ha fornito alcuni chiarimenti operativi per dar modo all'utenza di avere un margine di tempo adeguato per acquisire una corretta informazione in merito alla nuova normativa. A tale scopo ha disposto che nei casi di verifiche a bordo, qualora gli organi di controllo rilevassero disarmonie in merito ai limiti di impiego dei salvagenti, considereranno tollerabile l'uso delle cinture di salvataggio 100N anche oltre le sei miglia dalla costa, nonchè quelle SOLAS conformi alla risoluzione 81 (70), non emendata, fino al termine ultimo del 31 maggio 2010.

Quanto precede nella considerazione che le unità adibite alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa sono, tra l'altro, dotate anche di un mezzo collettivo di salvataggio, per cui l'impiego delle cinture di salvataggio 100N, già presenti a bordo di tali unità, può considerarsi adeguato nel periodo transitorio. Al riguardo, è opportuno procedere ad un controllo dei salvagente a bordo allo scopo di accertare che riportino la stampigliatura tecnica EN 395(100N) o EN 396 (150N) o EN 399 e di utilizzarli poi nei limiti di navigazione stabiliti dalle richiamate disposizioni ministeriali. Prima di concludere, facciamo un riepilogo dei vari tipi di salvagente che possono essere impiegati a bordo delle unità da diporto, secondo le ultime disposizioni emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolare n. 94937 del 17 novembre 2009.

·  Le seguenti cinture di salvataggio già presenti a bordo alla data del 18 marzo 2009 (circolare ministeriale n.4686 sopracitata) possono essere mantenute a bordo fino a quando risultano efficienti e in buono stato di conservazione:

*       EN 395, per la navigazione entro le sei miglia alla costa;

*       EN 396 e EN 399, per la navigazione senza limiti dalla costa .

*       Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), per la navigazione senza limiti dalla costa.

·  Le seguenti cinture di salvataggio imbarcate a bordo successivamente al 18 marzo 2009 (data della circolare) possono essere impiegate per la navigazione e nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato:

*       ISO 12402-4, 100N per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

*       ISO 12402-3, 150N, ISO 12402-2 275N per la navigazione senza limiti dalla costa;

*       EN 395, 100N, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010;

*       Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), come emendata dalla risoluzione MSC 200(80,) per la navigazione senza limiti dalla costa.

*       Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70) per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010.

Il quadro riassuntivo, come è facile rilevare, desta qualche perplessità. Si rileva, infatti, che le cinture di salvataggio del tipo IMO MSC 81 (70) (non emendata) possono essere utilizzate a bordo senza limiti temporali, se imbarcate prima del 18 marzo 2009, mentre se messe a bordo dopo tale data il limite di utilizzazione è fissato al 31 maggio 2010. Come si fa a stabilire quando è avvenuto realmente l'imbarco a bordo nessuno è a conoscenza. Quindi nei casi di controlli in mare, in presenza di questo tipo di cinture, il diportista conosce bene la risposta da dare.

 

ZATTERE DI SALVATAGGIO REVISIONE

Aggiornamento: Marzo 2010

La revisione ordinaria delle zattere di salvataggio va fatta ogni due anni. Quella straordinaria ogni quattro anni.
Le vecchie zattere, conformi al D.M. 2.12.1977, dovevano essere sottoposte ad una visita speciale entro il 17 ottobre 2004.
Chi non avesse ancora provveduto potrà farlo in ogni momento, fermo restando che le stesse non possono essere utilizzate fino a quando non saranno sottoposte all'apposita revisione. Si ricorda che lo skipper è l'unico responsabile dell'equipaggiamento dell'unità, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con i controlli periodici.

Ai fini del controllo sono interessati alla revisione delle zattere nell'anno 2010, coloro che:
a) nell'anno 2007 hanno acquistato o revisionato una zattera autogonfiabile, con revisione prevista nell'anno 2009, non ancora effettuata;
b) coloro che sono in possesso di una zattera con revisione scaduta, anche se da lungo tempo.

Le verifiche possono essere effettuate solo dalle stazioni di revisione autorizzate dal costruttore le quali, al termine della visita, rilasciano un apposito certificato di revisione attestante il superamento dei controlli e l'idoneità all'impiego. Nei casi di viaggi all'estero, le revisioni possono essere eseguite anche prima, senza attendere la data di scadenza.
Attenzione. Le vecchie zattere non riportavano l'indicazione dell'unità dove erano imbarcate per cui potevano ruotare da un'unità all'altra senza incorrere nella violazione della legge. Le nuove zattere, invece, riportano gli estremi degli elementi di individuazione dell'unità ove sono installate e non possono quindi essere trasferite in altre unità.

Zattere di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa

L'art.54 del regolamento al codice della nautica, approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti, meglio noti come "atolli, dichiarati non più idonei in quanto non danno la necessaria garanzia di sicurezza, devono essere sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile, avente i requisiti tecnici da stabilire con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con Decreto 2 marzo 2009 del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto sono state stabilite le caratteristiche tecniche che devono avere le nuove zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto quando la navigazione si svolge nella fascia costiera tra le 6 e le 12 miglia dalla costa.. Il provvedimento, anche se non è stato pubblicato nelle forme stabilite, è entrato pienamente in vigore. Sulla questione ci sono alcuni che ritengono necessario un ulteriore provvedimento amministrativo che definisca in modo chiaro la sostituzione del mezzo di salvataggio ad evitare che possano nascere dubbi o interpretazioni di parte. Ma ciò non toglie che l'atollo non può essere più impiegato a bordo. La revisione periodica dei nuovi mezzi segue quella delle zattere di salvataggio.

 

CARATTERISTICHE DEGLI ESTINTORI DA TENERE A BORDO

A) Natanti: per la navigazione da entro un miglio a 12 miglia dalla costa

Potenza totale installata (KW)

Capacità estinguente portatile

fino a 18,4

1 da 13 B

da oltre 18,4 a 147

1 da 21 B

oltre 147

1 da 34 B

B) Imbarcazioni: per la navigazione da entro un miglio a senza alcun limite

Potenza totale installata (KW)

In plancia o posto guida

In prossimità dell'apparato motore

In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti

fino a 18,4

da oltre 18,4 a 74

1 da 13 B

1 da 13 B

1 da 13 B

da oltre 74 a 147

1 da 13 B

1 da 21 B

1 da 13 B

da oltre 147 a 294

1 da 13 B

2 da 13 B

1 da 13 B

da oltre 294 a 368

1 da 13 B

1 da 21 B e 1 da 13 B

1 da 13 B

oltre 368

1 da 13 B

1 da 34 B e 1 da 21 B
2 da 34 B

1 da 13 B

Per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori debbono avere le seguenti caratteristiche:

fino a 294

1 da 13 B

oltre 294

1 da 21 B

Note

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente. La capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purchè omologati anche per la classe di fuoco B. La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Classificazione dei fuochi secondo la normativa CEN - Comitato Europeo Normative

Classe

Fuochi derivanti da:

A

Materiali combustibili: legno, tessuti, cotone, lana, cartone, ecc.

B

Liquidi infiammabili: benzine, olii, nafta, kerosene, ecc.

C

Getti di gas infiammabili: propano, butano, metano, gas naturale, ecc.

D

Materiali combustibili: polveri di alluminio, di sodio metallico, potassio, ecc.

E

Apparecchi elettrici sotto tensione: quadri, motori, trasformatori, ecc.

 

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Aggiornamento: Marzo 2010

La tabella D, attualmente vigente, del decreto 25/5/88, prevede per le sole imbarcazioni che navigano a distanza superiore alle 12 miglia dalla costa - che non abbiano equipaggio personale marittimo arruolato - di tenere a bordo una cassetta di pronto soccorso costituita da un contenitore in materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante, contenente quanto segue:

Medicinali per uso esterno:

*       disinfettante a base di ammonio quaternario (flacone da 250 cc.);

*       ammoniaca (1 flacone di vetro scuro):

*       n. 5 rotoli di bende di varie misure;

*       cerotto adesivo (1 confezione);

*       cerotto medicato (1 confezione);

*       cotone idrofilo (1 confezione da 250 g);

*       1 forbice;

*       garza idrofila compressa (1 confezione di varie misure);

*       garza vaselinata compressa (1 confezione);

*       1 laccio emostatico;

*       1 stecca per fratture.

N.B. controllare la scadenza sulle confezioni per non incorrere in un verbale di multa.

Per le unità con equipaggio a bordo il materiale indicato va integrato dal seguente (come da tabella A annessa al decreto n. 279 del 25.5.1988).

Analgesici - Antipiretici - Antireumatici:

*       A base di acido acetilsalicilico: compresse da 500 mg gastroresistenti, n. 20;

*       A base di derivati pirazolinici: compresse n. 10, gocce flaconi n. 1;

Analgesici - Antispastici:

*       Discoidi 10 mg: n. 20;

*       Fiale: n. 3;

Antiemorragici:

*       A base di acido tranexanico: fiale da 5 ml;

Antistaminici - Antiallergici - Antishock:

*       A base di desclorfeniramina maleato: compresse 2 mg n. 30;

*       A base di metilprednisolone: fiale da 20 mg n.1 scatola;

Collirio a base di ossibuprocaina: flacone con contagocce da 20 ml n.1;
Gocce antiodontalgiche (mal di denti): flacone o fialette, n.1;
Unguento:

*       A base di prometazina: crema o pomata 2% tubetti, n.1;

*       Contro le ustioni: spray da 100 g. flacone o tubetti pomata da 30 g;

Disinfettanti liquidi per uso esterno:

*       Acqua ossigenata a 12 volumi: g.100;

*       Tintura di iodio: g. 50;

Bende di mussola idrofila: confezioni di varie misure n. 2;
Manuale di pronto soccorso;
Pacchetti sterili di medicazione di varie misure: n. 2;
Siringhe monouso: da cc. 5 (n. 2) e da cc. 10 (n. 2);
Termometro.

 

APPARATO VHF

Aggiornamento: Marzo 2010

Il codice della nautica da diporto, riprendendo quanto già stabilito dal legislatore con la legge n. 172 del 2003 di riforma della nautica, ha fatto chiarezza in ordine alle modalità per l'installazione e l'uso degli apparati Vhf a bordo delle imbarcazioni, senza più distinzione tra apparati fissi e portatili, delle navi e anche (ecco la novità) per i natanti da diporto. In particolare è stata definitiva la procedura per il rilascio della licenza di esercizio Rtf (provvisoria e definitiva), l'uso degli apparati per la corrispondenza pubblica con affidamento della gestione alle concessionarie concessionarie ( I.T.S. - Servizi Marittimi e Satellitari, Telemar e Arimar) o per i soli casi di emergenza e soccorso, con assunzione della responsabilità del funzionamento degli apparati. Sono state stabilite le modalità per il passaggio dall'una all'altra forma di impiego con la precisazione che la licenza è valida, indipendentemente dall'uso e la medesima va cambiata soltanto nel caso di sostituzione dell'apparato (o nel caso di installazione di uno aggiuntivo) e infine che tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, muniti della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, non sono soggetti nè a collaudo né a ispezione. Ma anche qui non mancano le sorprese perché, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, il codice della nautica prevede, invece, che gli apparati quando utilizzati per corrispondenza pubblica sono soggetti a collaudo. L'arma della burocrazia è sempre più forte della legge.

Ai possessori di natanti che intendono installare un apparato Vhf a bordo (fisso o portatile) la licenza di esercizio è rilasciata direttamente dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, del luogo di residenza del richiedente. Il medesimo Ispettorato provvede anche ad assegnare un nominativo di chiamata valido indipendentemente dal natante in cui l'apparato viene installato. In sintesi è stata istituita una licenza Rtf personalizzata che, contrariamente alle imbarcazioni, non ha alcun collegamento con l'unità e può quindi essere installato su qualsiasi natante. Anche gli apparati di queste unità possono essere utilizzati per la corrispondenza pubblica ovvero soltanto per i casi di emergenza e soccorso.

Per ottenere la licenza Rtf per le navi e le imbarcazioni da diporto, la domanda, corredata dalla dichiarazione di conformità va intestata all'Ispettorato Regionale delle comunicazioni competente per territorio e presentata tramite l'Ufficio di iscrizione dell'unità che provvede all'assegnazione del nominativo internazionale, al rilascio della licenza Rtf provvisoria e a trasmettere la documentazione all'Ispettorato stesso, ai fini del rilascio della licenza definitiva. La licenza provvisoria non ha un limite temporale ma è valida fino alla consegna di quella definitiva. La licenza (con le caratteristiche tecniche del Vhf) è riferita all'apparato installato a bordo sia che venga impiegato per il traffico di corrispondenza sia ai soli fini della sicurezza della navigazione.

Nel caso di smarrimento o distruzione, il duplicato della licenza Rtf va richiesto all'Ispettorato Regionale che ha rilasciato il documento originale.

Per l'uso dell'apparato, deve essere sempre presente a bordo una persona munita del certificato RTF (Certificato Limitato di Radiotelefonista). Il documento si consegue senza esame presentando la domanda (in bollo) al competente Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, redatta su modulo pre-determinato, allegando due fotografie, di cui una autenticata, l'attestazione di pagamento di Euro 0,52 e una marca da bollo.

Note: Il telefonino a bordo non è vietato, ma non sostituisce l'apparato Vhf quando obbligatorio.

Uso dell'apparato VHF ai soli fini della sicurezza della navigazione

Chi vuole disdire il contratto di utenza della sua imbarcazione o natante con la società concessionaria per utilizzare l'apparato a soli fini di sicurezza, può farlo, però rispettando i tempi previsti dal contratto stesso. Essendo la durata annuale, la disdetta deve essere effettuata entro il 30 ottobre di ciascun anno, con raccomandata A/R. Ciò fatto, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al competente Ispettorato Territoriale Regionale che attesti che non si intende più effettuare traffico radiotelefonico di corrispondenza pubblica, ma l'uso del VHF è limitato ai soli fini della sicurezza. In tal caso, conservano la loro validità tutte le certificazioni a suo tempo rilasciate dalla concessionaria per conto del Ministero delle Comunicazioni, compreso il nominativo internazionale assegnato dalle Capitanerie di porto.

Contratti d'utenza

Per i proprietari di imbarcazioni che intendono iniziare o hanno scelto di continuare nell'utenza con le concessionarie nulla è cambiato e per opportuna conoscenza riportiamo le tariffe dell'I.T.S Servizi Marittimi Satellitari (ex Telecom) e Telemar relative all'anno 2010.

A) I.T.S. Servizi Marittimi e Satellitari (Ex Telecom):

*       VHF: Euro 107,42

*       Spese Impianto VHF=Euro 97,61

*       SSB: Euro 175,60

*       Spese per impianto SSB\OMC: Euro 781,92

*       Telex: Euro 256,68

*       Satcom Monocanale: Euro 337,25

*       Standard C: Euro 112,59

*       Standard M e Mini M: Euro 169,91

*       Climat\Autolink: Euro 87,28

*       Integrazione forfetaria: Euro 69,21

Nota: E' prevista la franchigia traffico (escluso il satellitare) di Euro 55,78 utilizzabile nell'arco dell'anno.

B) Telemar

*       VHF: Euro 107,42

*       Spese Impianto VHF: Euro 97,61

*       SSB: Euro 175,60

*       Spese per impianto SSB\OMC: Euro 781,92

*       Satcom B/F: Euro 337,25

*       Standard C: Euro 112,59

*       Climat\Autolink: gratuito

*       Integrazione forfetaria: Euro 69,21

*       Franchigia traffico: abolita (il relativo importo è stato dedotto dal canone)

Nota: Per la riparazione degli apparati con licenza la Telemar fornisce manodopera gratuita nei propri laboratori

Canoni ARIMAR

*       VHF: Euro 105,00

*       MF\Hf SSB: Euro 170,00

*       Cod.|Dec-DSC: Euro 100,00

*       RX Watch: Euro 150,00

*       Remote Station: Euro 60,00

*       INMARSAT B \FLEET\FLEET BROADBRAND: Euro 330,00

*       INMARSAT M \Mini-M: Euro 165,00

*       INMARSAT C |mini-M: Euro 110,00

*       VHF Portatile: Euro 105,00

*       SART: Euro 100,00

*       EPIRB Satellitare: Euro 100,00

*       AIS: Euro 200,00

*       NAVTEX: Euro 120,00

*       IRIDIUM SYSTEM: Euro 330,00

*       ESV \ VSAT: Euro 330,00

 

BANDIERA, SIGLA E NUMERO D'ISCRIZIONE

Aggiornamento: Marzo 2010

Bandiera
Sono numerose le multe elevate per la mancata esposizione della bandiera, non è obbligatorio esporla sui natanti, ma solo sulle unità iscritte nei registri (navi e imbarcazioni), in funzione delle possibilità offerte dalle sovrastrutture, insomma dov'è più logico, visibile e possibile.

Sigla e numero d'iscrizione
Numeri e lettere devono essere alti almeno 20 cm o più, con larghezza proporzionale, ed applicati sulla dritta della prora e sulla sinistra della poppa.

Nome
Il proprietario ha la facoltà di contraddistinguere la propria nave o imbarcazione da diporto anche con un nome, che deve però essere diverso da ogni altro già registrato presso l'ufficio di iscrizione dell'unità. Il nome scelto viene annotato sulla licenza di navigazione.

 

UNITA' DA DIPORTO

Il codice della nautica ha cambiato la fisionomia della nautica. E' stata soppressa la distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione. Le unità a motore, quelle a vela, anche se con motore ausiliario e i motovelieri hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzava. Le unità in quest'ottica sono classificate dal costruttore e non più dalla legge in relazione al tipo di propulsore (vela o motore).

Secondo i principi fissati dalla novella, per unità da diporto si intende "ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto".

Sono quindi scafi di qualsiasi forma e dimensione (a remi, a vela, o a motore), destinati secondo la definizione di navigazione da diporto, a scopo sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. L'unità può essere utilizzata anche a fini commerciali, con contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento della navigazione da diporto e come unità appoggio dai centri di immersione (diving) per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unità da diporto sono denominate:

Nave da diporto:
unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 m.

Imbarcazione da diporto:
unità con scafo di lunghezza compresa tra m. 10,00 e 24,00 m.

Natanti da diporto:

a.     unità a remi

b.     le unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m;

Novità per le unità che navigano nelle acque interne.

Il codice della nautica prevede che i proprietari di imbarcazioni da diporto mai iscritte o cancellate dai registri – perché secondo una vecchia interpretazione erano considerate natanti quando navigano permanentemente nelle acque interne - devono provvedere all'iscrizione nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (termine scaduto il 14 dicembre 2005).

 

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO

Aggiornamento: Marzo 2010

Riassumiamo per opportuna memoria i documenti che devono essere tenuti a bordo delle unità da diporto durante la navigazione per rispondere a eventuali controlli. Alcuni devono essere esibiti prescindendo dalla distanza di navigazione dalla costa, altri, invece, solo in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i seguenti documenti:

I NATANTI A REMI E A VELA, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo (anche se non previsti dalla legge) soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

I NATANTI A MOTORE, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

*       la dichiarazione di potenza del motore ovvero il certificato d'uso del motore (quest'ultimo è stato soppresso), sia per i motori fuoribordo che entrobordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata per determinare l'eventuale obbligo della patente nautica, nonché il consumo orario;

*       la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia garanzia minimo 2.500.000 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.

*       La patente nautica in corso di validità.. La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta, 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, 2.000 cc. se diesel nonché quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa ovvero per condurre le moto d'acqua (sempre);

*       Nel caso vi sia a bordo un Vhf (è obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa) devono essere tenuti a bordo:

1. certificato limitato di Rtf dell'operatore (si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo);

2. licenza di esercizio Rtf Rtf (viene rilasciata direttamente dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato).

*       Per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l'unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quello stabilito dal regolamento di sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a m. 3,50, 4 persone fino a m. 4,50, 5 persone fino a 6 m., 6 persone fino a m. 7,50, se superiore 7 persone).

Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l'idoneità:

*       il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l'unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);

*       l'estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall'ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l'unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;

*       una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Nota: i natanti con marchio CE non hanno più l'obbligo di avere a bordo il "manuale del proprietario"

LE IMBARCAZIONI oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

*       la licenza di navigazione con annesso il certificato di sicurezza in corso di validità;

*       la dichiarazione di potenza o il certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);

*       la polizza di assicurazione (sempre obbligatoria: il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso) ) il contrassegno del certificato non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo;

*       licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo). Il documento non ha scadenza.
Nota: nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell'unità ed il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato. Se l‘apparato viene utilizzato per il traffico di corrispondenza pubblica è necessario avere a bordo anche copia del contratto con la concessionaria (Telemar, Arimar o I.T.S-Servizi Marittimi Satellitari) Se viene utilizzato solo per soccorso è richiesta una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa il regolare funzionamento dell'apparato.

*       certificato limitato Rtf (si consegue senza esame) - non ha scadenza;

*       patente nautica, in corso di validità, quando prescritta;

Note:

*       Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg. e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l'utilizzazione dell'unità sono riportate nel "Manuale del proprietario" che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell'acquisto.

*       Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito della dichiarazione di potenza e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.

*       Per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.

*        

ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE

Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:

Categoria A: senza alcun limite;
Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.
Nota: per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell'onda s'intende l'altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d'onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteo-marini è fatta dallo skipper che si assume anche la responsabilità di impiegare l'unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

NAVIGAZIONE CON I TENDER

I natanti da diporto a motore fino a 10 metri (la lunghezza di tali unità è stata allineata, dalla legge di riforma della nautica, a quelle a vela), quando utilizzate come "tender" devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d'iscrizione (es. tender to GE 100D). Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall'unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere solo le cinture di salvataggio e il salvagente anulare con cima, con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso (valido anche dopo la soppressione) e della polizza di assicurazione, obbligatoria, dopo la riforma della nautica, per tutti i motori installati a bordo (il limite di esenzione dei tre cavalli fiscali è stato soppresso)

LO SCADENZARIO NAUTICO

Aggiornamento: Marzo 2010

*  LICENZA DI NAVIGAZIONE
Non è soggetta a visto periodico. Secondo quanto previsto dal
codice della nautica essa va sostituita quando cambia l'ufficio di iscrizione, le caratteristiche tecniche, il motore (per le unità con motore entrobordo) e l'abilitazione alla navigazione.

*  CERTIFICATO DI SICUREZZA
Il certificato di sicurezza, per le unità nuove - con marchio CE - appartenenti alle categorie C e D e per quelle costruite in base alla legge
50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, ha una validità di 10 anni.

Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, ma possono essere fatte anche prima della scadenza.

*  LA PATENTE NAUTICA
La
patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o del rinnovo, Il periodo è ridotto ad anni cinque per coloro che hanno superato il 60° anno di età. La patente scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'ufficio marittimo o quella Provinciale (ex MCTC) che l'ha rilasciato, senza tener conto della data di scadenza. La patente può essere rinnovata anche prima della scadenza.
Il bollo annuale è stato abrogato dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000).

*  LICENZA DI ESERCIZIO RADIOELETTRICO
Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente
VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf che non è soggetta a scadenza e non deve essere bollata. A bordo, ove l'apparato venga utilizzato per corrispondenza pubblica deve essere tenuto copia del contratto con la concessionaria (Telemar o I.T.S. - Servizi Marittimi e Satellitari e Soc. Arimar). Nei casi di uso dell'apparto solo per soccorso deve essere tenuta la dichiarazione di assunzione diretta della responsabilità del funzionamento dell'apparato (la copia deve essere inviata al competente Ispettorato Regionale per le Comunicazioni).

*  CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA
Non è soggetto a revisione né a scadenza e non deve essere bollato. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dal D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si può ottenere senza esame presentando una domanda su carta da bollo da Euro 14,62 all'Ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni, corredata da:

due foto formato tessera, di cui una autenticata (se la domanda è inviata per posta va autenticata anche la firma sulla domanda stessa);
versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato;
una marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sul certificato.

*  RAZZI
Controllare sulla confezione la scadenza, si ricorda che essi hanno 4 anni di validità e non possono essere abbandonati sul territorio. Per la tutela dell'ambiente le Capitanerie di porto di Gela, Gioia Tauro, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torre del Greco, Trieste e gli Uffici Circondariali Marittimi di Anzio, Corigliano Calabro, Ischia, Otranto, Procida e Porto S. Stefano hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti (razzi,fuochi a mano, boette fumogene, ecc.). Le informazioni sulle modalità di consegna, possono essere richieste telefonando ale citate autorità marittime. Altre Capitanerie hanno autorizzato ditte specializzate al ritiro e allo smaltimento dei segnali.

*  TABELLE DI DEVIAZIONE
Le imbarcazioni da diporto che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa devono essere munite della tabella delle deviazioni. Esse non sono soggette a scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione del rinnovo del certificato di sicurezza.

*  ZATTERA DI SALVATAGGIO
Le nuove zattere, secondo le previsioni del regolamento n.219 del 12 agosto 2002, vanno sottoposte a controlli periodici ogni 2 anni e ogni 5 anni ad una visita di revisione speciale da parte del fabbricante o da una ditta dallo stesso autorizzata.

Attenzione: Attenzione: le vecchie zattere, cioè quelle conformi al d.m. 13.12.1977, devono essere sottoposte a visita speciale nel corso del 2004, come previsto dal citato regolamento n. 219. Il provvedimento dispone, infatti, che le vecchie zattere "devono essere sottoposte ad una visita speciale in occasione della prima revisione successiva al 31.12.2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (avvenuta il 17 ottobre 2002). La revisione può essere effettuata anche dopo tale data ma nel frattempo non possono essere impiegate a bordo, ai fini della sicurezza della navigazione.

*  ZATTERE DI SALVATAGGIO PER LA NAVIGAZIONE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA
Gli apparecchi galleggianti a decorrere dal 1° gennaio 2009 vanno sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile conforme al decreto 2 marzo 2009 del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto. I vecchi atolli non sono più idonei. La prima revisione delle nuove zattere va effettuata dopo 36 mesi, mentre le successive dopo due anni.

*  APPARECCHIO GALLEGGIANTE
Gli apparecchi galleggianti devono essere sottoposti a revisione ogni 4 anni da parte del fabbricante o una ditta dallo stesso autorizzata.

*  ESTINTORI
Non sono soggetti a scadenza, debbono essere in buono stato. L'involucro esterno deve essere integro ed il manometro deve indicare che è carico. In caso contrario devono essere sottoposti a revisione presso le ditte specializzate.

*  CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Controllare scadenza medicinali.

*  ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuoribordo) di qualsiasi potenza sono soggette nonché per i motori ausiliari e quelli installati a bordo dei tender. Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la copertura assicurativa è stato soppresso.